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Amministrazione Condomini
 

L’agenzia Rossi immobiliare offre un servizio di amministrazione condomini altamente professionale in grado di garantire la massima competenza tecnica, giuruduca e amministrativa, necessaria per la risoluzione di tutte le problematiche inerenti la gestione del condominio. Assicura massima competenza e professionalità, ma soprattutto garantisce un’assoluta trasparenza della gestione. La politica del nostro studio si basa sulla tutela e la salvaguardia degli interessi dei singoli condomini.

La nostra agenzia è iscritta all’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (A.N.A.C.I.) al n.9000 , dal 2002, dopo aver frequentato un corso di formazione professionale del Dott. Avv. Gian Vincenzo Tortorici.

LA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

  • L’amministratore condominiale svolge all’interno del condominio un ruolo fondamentale iin quanto è colui che è chiamato in primo luogo a dover eseguire le delibere dispositive del patrimonio comune assunte in sede di assemblea di condominio.
  • L’art.1129 del codice civile prevede l’obbligatorietà della nomina di un amministratore quando in un condominio vi siano più di quattro condomini.
  • Nulla impedisce però che anche condominio con un numero di condomini inferiore a quattro nomini il proprio amministratore
  • L’art.1130 del Codice civile stabilisce, anche se in linea generale, quali sono le attribuzioni e quindi, anche i poteri e i doveri che incombono all’amministratore.
  • L’amministratore è obbligato ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea condominiale seppur con la diligenza del buon padre di famiglia.
  • Egli inoltre deve disciplinare l’uso delle parti e dei servizi comuni, funzione questa che rappresenta l’esplicazione del potere di amministrazione autonoma dell’organo esecutivo del condominio .A tale organo poi è riconosciuto l’incarico di esattore , dovendo egli riscuotere i contributi dei condomini ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione e l’utilizzo ordinario delle parti e dei servizi comuni dell’edificio condominiale.
  • L’amministratore deve altresì compiere gli atti conservativi inerenti sia alle parti comuni dell’edificio che ai diritti ad essi relativi per cui deve provvedere senza indugio alle opere urgenti che si rendessero necessarie anche senza la preventiva autorizzazione di un’assemblea condominiale.
  • L’amministratore deve redigere annualmente il conto della gestione, sottoponendolo , poi, all’approvazione dell’assemblea una volta all’anno durante la seduta dell’assemblea ordinaria che si tiene una volta l’anno.
  • E’ compito dell’amministratore far compiere al condominio tutti gli adempimenti fiscali come per legge.
  • Il condominio è pertanto un ente di gestione che si costituisce senza alcuna formalità immediatamente dopo la costruzione dell’edificio e la vendita, anche di uno solo, degli appartamenti di proprietà esclusiva.
  • Una volta costituito il condominio, l’assemblea del medesimo può adottare qualsiasi delibera inerente alla gestione condominiale , anche se non sia stata redatta la tabella millesimale per la ripartizione delle spese , e anche se, soprattutto, non sia stato ancora approvato e trascritto il regolamento condominiale.
  • Le prescrizioni del regolamento di condominio, relative all’uso e al godimento della cosa comune, vincolano tutti i residenti nel condominio e devono essere osservate non solo da tutti i condomini ma anche da coloro che occupano le proprietà esclusive ( conduttori o comodatari).
  • Il regolamento condominiale è obbligatorio nel caso che il condominio sia costituito da un numero di condomini superiore a dieci.
 
 

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